Art. 3.
(Organizzazione).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Aversa e con la provincia di

 

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Caserta, è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.
      2. Le modalità di gestione del Museo ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri di cui:

          a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economicc;

          d) un rappresentante del comune di Aversa, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          e) un rappresentante della provincia di Caserta, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

      4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore alimentare ed in particolare nel settore della mozzarella.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.